PREMESSA AI CONSIGLI
Esempi di responsabilità in caso di incidente disciplinati dal Decreto N. 254 del 18 luglio 2006, si applicano di norma i seguenti principi:
CASO 1: Se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100%;
CASO 2: Se due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100%;
CASO 3: Se due veicoli vengono in contatto senza cambiare fila la responsabilità è concorsuale al 50%;
CASO 4: Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100%;
CASO 5: Se due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata e si scontrano frontalmente si presume una responsabilità concorsuale al 50%;
CASO 6: Se è uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo;
CASO 7: Se due veicoli provengono da due strade differenti e le cui direzioni si intesecano o si congiungono la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici;
CASO 8: Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile;
CASO 9: Se uno dei due veicoli circola in retromarcia è normalmente responsabile.
CONSIGLI:
1) In caso di incidente stradale raccogli tutti i dati utili sull'incidente per accertare la dinamica e avviare la pratica di risarcimento senza intoppi.
2) In caso di incidente tra due veicoli, se pensi di aver ragione, anche solo in parte, devi chiedere il rimborso del danno tramite la tua compagnia anzicchè a quella del veicolo che ti ha danneggiato.
3) Per far si che tutto diventi più facile compili il modulo blù (la contestazione amichevole di incidente), fai attenzione ad inserire tutti i dati richiesti, in particolare rispondi correttamente al punto 12 (circostanza dell'incidente) e indichi sempre il punto d'urto al punto 10 per entrambi i veicoli:
4) Se sei d'accordo con la controparte su come è avvenuto l'incidente, entrambi i due guidatori, firmate il modulo blù nello spazio bianco al punto 15: il risarcimento sarà più facile.
5) Ricordati che è sempre obbligatorio denunciare il sinistro alla propria compagnia utilizzando il modulo blù a cui devi allegare prove documentali a tuo favore.
6) Se non c'è contestazione amichevole di incidente e ritieni di aver ragione devi presentare ugualmente la richiesta di risarcimento danni al tuo assicuratore.
7) La denuncia di sinistro o la richiesta di risarcimento dei danni puoi consegnarla al tuo assicuratore a mano oppure inviata a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest'ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).
8) La procedura del risarcimento diretto (tramite il tuo assicuratore) è utilizzabile se, oltre alle cose trasportate ed al veicolo, hanno riportato danni fisici le persone che viaggiono a bordo del veicolo; si deve trattare di lesioni non gravi, cioè danni alla persona con invalidità non superiore al 9%.
9) Se nasce il contezioso sul sinistro esiste un sistema semplice e rapido per provare a risolverlo senza ricorrere necessariamente al giudice: la conciliazione paritetica
- Trattasi di un accordo ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni di consumatori e le Imprese di assicurazione per ridurre il contenzioso RC auto.
- Puoi trattare le controversie riguardante i sinistri non superiori a € 15.000,00.
- Puoi attivare la conciliazione paritetica se:
a) Hai presentato richiesta del danno all' impresa assicuratrice e non hai avuto risposta, oppure
b) Hai ricevuto diniego di offerta, oppure
c) Hai accettato a titolo di acconto l'offerta:
* Per attivarla correttamente puoi avvalerti della nostra consulenza, contatta il 0835-1978189, oppure invia una e-mail a: info@agpconsulenze.it
10) Se vi è inosservanza nell'evasione della pratica da parte dell' Impresa di assicurazione e di riassicurazione puoi presentare reclamo:
a) In prima battuta all'Ufficio Reclami dell'Impresa Assicuratrice, se non risponde
b) ci si rivolge all'IVASS (Organismo di controllo)
Per qualsiasi necessità, in qualsiasi circostanza non esitare a contattarci
AGP CONSULENZE SRL aiuta a tutelare i diritti del danneggiato fino alla definizione della pratica anche quando sei stato danneggiato da un veicolo non coperto da assicurazione o non identificato, in tale ipotesi verifichiamo la possibilità di accesso al Fondo Vittime della Strada.
Si accede quando:
a) Il danno è stato arrecato da un veicolo durante la circolazione non identificato (per soli danni alle persone)
b) Il danno è stato arrecato da un veicolo non assicurato (per danni alle persone e alle cose, ma per quest'ultimo caso con franchigia di € 500,00).
c) Il danno è stato arrecato da un veicolo assicurato con una compagnia posta in liquidazione coatta (cioè fallita, quindi non più in grado di risarcire danni).
d) Il danno è stato arrecato da un veicolo messo in circolazione contro la volontà del proprietario (ad esempio rubato)
AGP CONSULENZE SRL assiste il danneggiato fino a chiusura della pratica. Grazie alla professionalità ed esperienza del suo Staff garantisce un servizio completo fino a conseguire, in breve tempo, il giusto risarcimento. Affidarsi a noi significa stare più sicuro.