AGP garantisce il continuo monitoraggio delle esigenze assicurative dell'Associazione e l'accurata e puntuale assistenza in caso di sinistri.
PRODOTTI E SERVIZI PER ASSOCIAZIONI
Le Associazioni sono forme aggregative riconosciute dalla legge; la Legislazione Italiana ha ritagliato per le Associazioni uno spazio rilevantissimo.
Numerose sono le forme di Associazioni, Fondazioni, Comitati, Imprese Sociali, Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Cooperative e altre forme di aggregazioni.
Le loro finalità si esauriscono nel territorio Regionale, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione del relativo Decreto Presidenziale nel Regisctro Regionale delle persone giuridiche, istituito dalle Regioni e tenuto presso il Servizio Affari Istituzionali e Generali del Segretariato Generale. Per gli Enti che esulano dalla competenza Regionale, la competenza spetta alle Prefetture.
La personalità giuridica comporta la totale separazione tra l'Ente e le persone che la compongono. Le Associazioni riconosciute o le Fondazioni, dal punto di vista giuridico patrimoniale, operano in modo pienamente autonomo rispetto ai lori membri.
Le Regioni esercitano il controllo e la vigilanza sulle Fondazioni (ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile con le modalità previste nell'art. 46 delle L.R. 39/1993); dichiarano, inoltre, l'estinzione delle persone giuridiche non più attive e possono provvedere alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione.
La disciplina del riconoscimento è dettata dagli art. da 14 a 35 del Codice Civile e dalle norme del D.P.R. 361/2000.
Le Associazioni sono Enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regole altruistiche e ideali. Esse si suddividono in due grandi categorie: le Associazioni riconosciute e quelle non riconosciute.
Le Fondazioni sono Enti per lo più costituiti da un solo soggetto (o un ristretto numero di soggetti) che destina una certa somma o un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo definito, di regola altruistico o comunque ideale.
I Comitati vengono costituiti da più persone per reperire fondi o altre utilità finalizzati ad uno scopo particolare; essi possono essere costituiti per sostenere iniziative altrui, ma anche per proporne di autonomi.
Le Imprese Sociali vengono costituite ai sensi del D.Lgs 24 marzo 2006 N. 155. Possono acquisire la qualifica di Imprese Sociali tutte le Organizzazioni private, ivi compresi gli Enti di cui al libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine di uno scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interessi generali, e che hanno particolari requisiti. Sono di utilità sociale, quei beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:
° Assistenza sociale
° Assistenza sanitaria
° Assistenza socio-sanitaria
° Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
° Valorizzazione del patrimonio culturale
° Turismo sociale
° Formazione universitaria e post-universitaria
° Ricerca ed erogazione di servizi culturali
° Formazione extra scolastica
° Servizi strumentali alle imprese
° Inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati o disabili
° Ecc.
Le Organizzazioni non hanno scopo di lucro. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
Le Onlus sono Enti che devono perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale; la loro attività deve spaziare nei campi previsti dalla legge: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Le Organizzazioni di Volontariato svolgono attività esclusivamente per fini di solidarietà al fine di conseguire finalità di carattere sociale, civile e culturale, avvalendosi in modo determinante o prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (L. 266/1991 art. 3). Beneficiano di aiuti pubblici, purché regolarmente iscritti nel Registro del Volontariato delle Regioni istituito presso la Direzione Centrale Istruzione, Cultura e sport e Pace Servizio del Volontariato come previsto dalla LR 12/1995 e dal Regolamento approvato con DP Reg. 033/Pres./2003 e successive modifiche e integrazioni. Le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte possono beneficiare delle norme agevolative senza dover rispettare i numerosi requisiti del D. Lgs. 460/1997.
Le cooperative vengono costituite per svolgere in comune un'attività d'Impresa per assicurare ai soci - a seconda del tipo di cooperativa- lavoro, beni di consumo, servizi e condizioni migliori di quelli che otterrebbero dal libero mercato (hanno scopo mutualistico). La comune volontà dei suoi membri è quella di tutelare gli interessi di Consumatori, Lavoratori, Agricoltori, Operatori Culturali, ecc.. Le Società Cooperative godono, ai sensi dell'art. 2518 del Codice Civile, di autonomia patrimoniale perfetta.
E' opinione diffusa che le Associazioni/Enti non profit siano, oggi più di qualche anno fa, "sotto osservazione" per vari motivi. La gestione di un' Associazione è divenuta sempre più articolata e complessa, richiede maggiori capacità, impegno e qualificazione dei volontari e degli addetti. I dirigenti hanno non solo la responsabilità di far si che i lavori che l' Associazione svolge rispettino pienamente il dettato statutario ma è anche opportuno che il Consiglio Direttivo, che è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di guida inerente l'attività associativa, si adoperi affinché si concretizzino anche le forme di protezione per le Persone iscritte e non iscritte che svolgono un ruolo per l'Associazione. Per le Associazioni di Volontariato esiste l'obbligo di assicurare i propri aderenti e i soci simpatizzanti che prendono parte alle attività. Come previsto dart. 4 della Legge 266/91, la copertura assicurativa è obbligatoria per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi (per la disciplina si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 14/02/1992).
E' opportuno farsi affiancare da esperti per individuare le specifiche esigenze assicurative dell'Associazione e per studiare le migliori forme di tutela per le persone, di protezione per il patrimonio dell'Associazione e di coperture per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori.
Lo staff di AGP lavora in autonomia, offre consulenza assicurativa in tutti i rami, non ha vincoli con le Compagnie Assicurative in quanto opera sul canale Agenti e Società di brokeraggio. Il nostro lavoro si basa sul valore fondante il rapporto umano, in piena applicazione del libero mercato.
La nostra Società è moralmente impegnata, come stabilito dal nostro Codice Etico, nello svolgimento di un servizio di consulenza completa e mirata in materia di gestione dei rischi; la nostra esperienza e professionalità, acquisita nel tempo, ci permette di ottenere le migliori forme di coperture al minor costo.
Assicurarsi significa, anche, intervenire per prevenire profili di criticità che possono sfociare in ipotesi di responsabilità penali e/o amministrative che potrebbero ricadere sui Dirigenti dell'Associazione.
AGP garantisce il continuo monitoraggio delle esigenze assicurative dell'Associazione e l'accurata e puntuale assistenza in caso di sinistri.
Richiedete una nostra consulenza, affidarsi a addetti ai lavori qualificati vuole dire stare più sicuri.